15 Marzo 2014
VIETATO BRUCIARE IN CAMPO STOPPIE E RAMAGLIE

La prassi in uso presso le aziende agricole di bruciare residui vegetali (stoppie, ramaglie, residui della potatura) direttamente sul luogo di produzione, vede sul territorio nazionale diverse e contraddittorie interpretazioni nell’ambito della normativa in materia di rifiuti. Infatti, mentre in alcune Regioni e Provincie sono stati adottati specifici provvedimenti amministrativi che legittimano e disciplinano tale attività, in altre realtà territoriali sono state formalizzate dagli organi di controllo contestazioni per la violazione della normativa in materia di rifiuti, che hanno determinato anche l’avvio di procedimenti penali a carico di imprenditori agricoli.
Il quadro normativo è stato recentemente complicato dall’approvazione del decreto cosiddetto “Terra dei fuochi” che punisce con sanzioni penali (da 2 a 5 anni di reclusione) la combustione di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata. Oltre alle aggravanti contestate quando il presunto illecito avviene in ambito di attività d’impresa, la norma prevede che alla sanzione di condanna segua sempre la confisca (esproprio!) dell’area sulla quale è stata posta in essere la condotta illecita, facendo salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
È evidente che il decreto sulla “terra dei fuochi” ha l’obiettivo di punire i gravissimi comportamenti che hanno caratterizzato negli ultimi anni, la gestione dei rifiuti in Campania. Sembra assurdo che la medesima disciplina si applichi alla combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali. Attività questa che rappresenta una normale e consuetudinaria pratica agricola, che ha, tra l’altro, il vantaggio di evitare la movimentazione sul territorio, anche per lunghissimi tratti di sostanze naturali non pericolose e l’inutile intasamento degli impianti di gestione dei rifiuti. Le operazioni indicate peraltro, non si svolgono su rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata bensì su residui vegetali che non dovrebbero essere considerati rifiuto in senso stretto Sta di fatto che, anche in Friuli Venezia Giulia, si registrano con preoccupazione segnalazioni legate all’indirizzo assunto da alcuni organi di controllo circa la possibile estensione delle sanzioni penali previste dal decreto “terra dei fuochi” anche alla combustione di residui vegetali in campo.
In argomento, si ricorda che il collegato ambientale alla legge di stabilità approvato dal Governo Letta il 15 novembre 2013, contiene una specifica disposizione finalizzata a risolvere il problema, riconoscendo ai Comuni la possibilità di intervenire per disciplinare le operazioni indicate. Purtroppo tale previsione non è stata ancora approvata in via definitiva e quindi non è attualmente vigente. Sulla base di tale indirizzo alcuni amministratori comunali del FVG si sono già attivati presso l’assessore regionale all’ambiente Sara Vito al fine di ottenere necessari chiarimenti e trovare una soluzione. Per parte sua Coldiretti ha interessato del problema il vicepresidente della Regione, nonché assessore all’agricoltura Sergio Bolzonello ricevendo assicurazione che la materia sarà esaminata con la necessaria attenzione.
Per risolvere il contrasto normativo è impegnata anche la Confederazione nazionale Coldiretti assieme al Ministero dell’ambiente e al Comando generale del corpo forestale. In attesa di sviluppi raccomandiamo a tutti gli agricoltori – a maggior ragione se la materia non è stata espressamente disciplinata con regolamenti comunali e/o ordinanze dei sindaci – di astenersi dall’accendere fuochi in campagna.