18 Gennaio 2011
Ermacora: “La legge è stata approvata oggi dopo 10 anni”

CIBI, LA PROVENIENZA IN ETICHETTA VITTORIA STORICA PER COLDIRETTI

“Chi ci accusavano di essere dei sognatori, dovrà, se avrà solo un po’ di onestà intellettuale, riconoscerci ora di aver visto lontano, di aver creduto nelle nostre potenzialità e nel nostro Paese”. Lo afferma il presidente di Coldiretti Fvg Dario Etmacora spiegando che oggi, con l’approvazione della legge “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari” da parte della Commissione Agricoltura della Camera, si conclude un iter che ha visto oltre dieci anni di impegno della Coldiretti assieme alle associazioni dei consumatori per assicurare la trasparenza di quanto si porta in tavola. Da oggi, 18 gennaio, c’è una legge che prevede l’obbligo di indicare la provenienza degli alimenti in etichetta”.

Proprio oggi, la Commissione agricoltura della Camera ha approvato definitivamente la legge salva Made in Italy voluta da Coldiretti che stamane ha festeggiato preparando una mega salsiccia di 100 metri in Piazza Montecitorio da offrire a rappresentanti istituzionali e parlamentari di maggioranza ed opposizione.

Entro sessanta giorni dall’approvazione della legge dovranno essere emanati decreti interministeriali da parte del ministero dello Sviluppo economico e di quello delle Politiche Agricole, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, con cui verranno definite le modalità per l’indicazione obbligatoria, nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale. Con gli stessi decreti saranno definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all’obbligo dell’indicazione nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti. Chi immette in commercio prodotti privi dell’indicazione d’origine rischia una sanzione fino a 9.500 euro.

L’articolato. L’articolo centrale della legge è il numero 4 sull’etichettatura dei prodotti alimentari. Prevede che, al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure stabilite, riportare nell’etichettatura l’indicazione del luogo di origine o di provenienza e, in conformità alla normativa dell’Ue, dell’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.

Per i prodotti non trasformati il luogo d’origine riguarda il Paese di produzione. Per quelli trasformati dovranno essere indicati il luogo dove è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata.

La legge sottolinea anche all’articolo 5 che le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle stesse materie prime sono necessarie al fine di non indurre in errore il consumatore medio e l’omissione delle stesse costituisce pratica commerciale ingannevole. In questo modo si assicura lo stop alle pratiche commerciali sleali nella presentazione degli alimenti per quanto riguarda la reale origine geografica degli ingredienti utilizzati.  Il testo prevede che l’origine degli alimenti dovrà essere prevista obbligatoriamente in etichetta e non potrà essere omessa anche nella comunicazione commerciale, per non indurre in errore il consumatore.

Niente più pubblicità al succo di arancia con le immagini della Sicilia se viene utilizzato quello proveniente dal Brasile, come purtroppo spesso avviene. O ancora, niente pubblicità alla mozzarelle con le immagini del Golfo di Napoli se provengono dalla Germania come è successo per quella diventata blu.

All’articolo 2 della stessa legge - rileva la Coldiretti  si introduce anche il divieto di inserire il nome di formaggi Dop nell’etichetta delle miscele di formaggi. Il nome potrà comparire solo tra gli ingredienti e a patto che la presenza di formaggio Dop non sia inferiore al 20 per cento della miscela. La legge contiene anche altri provvedimenti che - conclude la Coldiretti - vanno dalla promozione di contratti di filiera e di distretto a livello nazionale all’istituzione di un Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, fino all’introduzione dell’obbligo per gli allevatori di bufala di rilevare il latte prodotto giornalmente per assicurare la piena trasparenza ai consumatori.