17 Gennaio 2022
D. Lgs. 02 febbraio 2021, n.32

Il 1 gennaio 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo 32 del 02 febbraio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 13/03/2021, che stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari.

Sostituisce il decreto legislativo 194/2008, cui le imprese erano abituate e che escludeva gli imprenditori agricoli con trasformazione di prodotto primario proprio (prevalente), a parte coloro che rientravano nella fascia produttiva più alta.

Per la norma entrata in vigore, gli Operatori del Settore Alimentare attivi al 30/06/2021, le cui attività produttive e/o di commercializzazione rientrano nella Tabella A Sez. 6 Allegato 2 del decreto (es: produzione di bevande alcoliche, lavorazione frutta e ortaggi) saranno invitati, dall’Azienda sanitaria competente, a trasmettere entro il 31 gennaio dell’anno in corso l’autodichiarazione di assoggettamento o meno al pagamento della tariffa, mediante apposito modulo,. Sulla base delle informazioni acquisite dall’autodichiarazione, l’Azienda sanitaria emetterà per le imprese soggette alla tariffa la richiesta di pagamento, applicando la tariffa stessa in base alla fascia di rischio. Qualora negli anni successivi all’ultima dichiarazione resa ai sensi del D.Lgs. 32/2021 non ci fossero variazioni nelle informazioni richieste nel modello 6, non sarà necessaria una nuova dichiarazione.

A tal fine le stesse aziende sanitarie hanno inviato a tutte le imprese registrate un avviso A MEZZO PEC, allegando apposita lettera e modello di autodichiarazione.

La risposta è obbligatoria entro i tempi previsti (31/01/2022): in caso di omessa trasmissione dell’autodichiarazione, ai sensi dell’art. 13 comma 3 del decreto in oggetto, l’Azienda sanitaria applicherà la tariffa prevista ai sensi dell’art. 17 comma 2 dello stesso.

Sono soggetti al pagamento delle tariffe forfettarie:

- gli operatori che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti - diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale – una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui all’Allegato 2 sez. 6 Tabella A;

- le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata;

- i depositi conto terzi di alimenti;

- i depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande;

- i cash and carry.

Sono esclusi dal pagamento gli operatori che:

- non hanno commercializzato all’ingrosso, ad altri operatori o ad altri stabilimenti diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale, una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui all’Allegato 2, sez. 6, Tabella A;

- hanno svolto attività di broker / intermediario di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico;

- hanno iniziato l’attività in data successiva al 1 luglio dell’anno precedente;

- hanno operato nell’ambito della produzione primaria e attività associate (Art. 2, comma 1, lett. b, c, d). Si rammenta che la trasformazione di prodotti (es: uva in vino, frutta/ortaggi in succhi o bevande…) non rientra nella produzione primaria.

Non sono assoggettate le attività di commercio al dettaglio (= vendita

diretta) o di ristorazione (=ristoro agrituristico).

Le tariffe forfettarie annue sono determinate dalle aziende sanitarie competenti per territorio, sono applicate a prescindere dall’esecuzione del controllo ufficiale e sono differenziate in tre fasce di rischio (bassa, media, alta).

Per informazioni: Barbara Toso, Servizio di Sicurezza Alimentare,

0432/595964 – barbara.toso@coldiretti.it